IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, e' sostituita dalla seguente: " b) in coincidenza di festivita' possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonche' la chiusura infrasettimanale, per non piu' di tre giornate all'anno;".