IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 18
dicembre 1989, n. 37, e' sostituita dalla seguente:
    " b) in coincidenza di festivita' possono essere sospese, secondo
le tradizioni locali, la chiusura domenicale e  festiva,  nonche'  la
chiusura infrasettimanale, per non piu' di tre giornate all'anno;".